Art. 6

Assistenza

In vigore dal 25 nov 2009
Assistenza 1.   La presente direttiva non si applica all’attività di assistenza che soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) l’assistenza è effettuata in caso di incidente o di guasto meccanico subiti da un veicolo stradale quando l’incidente o il guasto meccanico avvengono sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia; b) l’impegno dell’assistenza è limitato alle seguenti operazioni: i) soccorso in loco, per il quale il fornitore della garanzia utilizza, nella maggior parte dei casi, personale e attrezzature propri; ii) trasporto del veicolo fino all’officina più prossima o più idonea per effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, normalmente con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino da dove potranno proseguire il loro viaggio con altri mezzi; e iii) se lo Stato membro di origine del fornitore della garanzia lo prevede, trasporto del veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, fino al domicilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale all’interno dello stesso Stato membro; e c) l’assistenza non è effettuata da un’impresa soggetta alla presente direttiva. 2.   Nei casi previsti al paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), la condizione che l’incidente o il guasto siano avvenuti sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia non si applica se il beneficiario è membro dell’organismo che fornisce la garanzia e se il soccorso o il trasporto del veicolo sono effettuati, su semplice presentazione della tessera di membro, senza pagamento di sovrapprezzo, da parte di un organismo analogo del paese interessato, in base ad un accordo di reciprocità o, nel caso dell’Irlanda e del Regno Unito, se le operazioni di assistenza sono fornite da uno stesso organismo operante in questi due Stati. 3.   La presente direttiva non si applica nel caso delle operazioni previste dal paragrafo 1, lettera b), punto iii), se l’incidente o il guasto meccanico è avvenuto nel territorio dell’Irlanda o, per quanto riguarda il Regno Unito, nel territorio dell’Irlanda del Nord e il veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, è trasportato fino al domicilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale all’interno dell’uno o dell’altro di detti territori. 4.   La presente direttiva non si applica alle operazioni di assistenza effettuate dall’Automobile Club del Granducato del Lussemburgo se l’incidente o il guasto meccanico di un veicolo stradale si è verificato al di fuori del Granducato del Lussemburgo e l’assistenza consiste nel trasporto del veicolo che ha subito tale incidente o guasto meccanico, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, sino al loro domicilio.
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Assistenza (Art. 6 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo