Art. 5
Operazioni
In vigore dal 25 nov 2009
Operazioni
Per quanto riguarda l’assicurazione non vita, la presente direttiva non si applica alle seguenti operazioni:
1)
operazioni di capitalizzazione, quali definite dalla legislazione dei singoli Stati membri;
2)
operazioni degli enti di previdenza e di soccorso le cui prestazioni variano in base ai mezzi disponibili e in cui il contributo degli iscritti è determinato forfettariamente;
3)
operazioni effettuate da organizzazioni prive di personalità giuridica e che hanno per oggetto la mutua garanzia dei suoi membri, senza dar luogo al pagamento di premi né alla costituzione di riserve tecniche; o
4)
operazioni di assicurazione crediti all’esportazione per conto o con la garanzia dello Stato o quando lo Stato è l’assicuratore.
Storico versioni
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