Art. 307

Periodo transitorio per l’articolo 57, paragrafo 3, e l’articolo 60, paragrafo 6 della direttiva 2005/68/CE

In vigore dal 25 nov 2009
Periodo transitorio per l’, paragrafo 3, e l’, paragrafo 6 della direttiva 2005/68/CE Uno Stato membro può posticipare l’applicazione del disposto dell’, paragrafo 3, della direttiva 2005/68/CE, che modifica l’, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE, e del disposto dell’, paragrafo 6, della direttiva 2005/68/CE fino al 10 dicembre 2008.
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Periodo transitorio per l’articolo 57, paragrafo 3, e l’articolo 60, paragrafo 6 della direttiva 2005/68/CE (Art. 307 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo