Art. 309
Attuazione
In vigore dal 25 nov 2009
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli , da 26 a 32, da 34 a 49, da 51 a 55, 67, 68, 71, 72, da 74 a 85, da 87 a 91, da 93 a 96, 98, da 100 a 110, 112, 113, da 115 a 126, 128, 129, da 131 a 134, da 136 a 142, 144, 146, 148, da 162 a 167, 172, 173, 178, 185, 190, 192, da 210 a 233, da 235 a 240, da 243 a 258, da 260 a 263, 265, 266, 303 e 304 e agli allegati III e IV entro il 31 ottobre 2012.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di riferimento nonché la formulazione di tale indicazione sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
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