Art. 308 · Diritti acquisiti delle imprese di riassicurazione esistenti

Art. 308

Diritti acquisiti delle imprese di riassicurazione esistenti

In vigore dal 25 nov 2009
Diritti acquisiti delle imprese di riassicurazione esistenti 1.   Si ritengono autorizzate a norma dell’ le imprese di riassicurazione soggette alla presente direttiva, che siano state autorizzate o abilitate, prima del 10 dicembre 2005, all’esercizio dell’attività riassicurativa conformemente alle disposizioni dello Stato membro nel quale hanno loro sede. Esse sono, tuttavia, obbligate a conformarsi alle disposizioni della presente direttiva concernenti l’esercizio dell’attività riassicurativa e ai requisiti di cui all’, paragrafo 1, lettera b) e lettere da d) a g), agli e al titolo I, capo VI, sezioni 2, 3 e 4 a decorrere dal 10 dicembre 2007. 2.   Gli Stati membri possono concedere alle imprese di riassicurazione di cui al paragrafo 1 che al 10 dicembre 2005 non abbiano ottemperato all’, paragrafo 1, lettera b), agli e al titolo I, capo VI, sezioni 2, 3 e 4, un termine fino al 10 dicembre 2008 per conformarsi a tali disposizioni.
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