Art. 289
Mercati regolamentati
In vigore dal 25 nov 2009
Mercati regolamentati
1. Fatto salvo l’, gli effetti dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti a un mercato regolamentato sono disciplinati esclusivamente dalla legge applicabile a tale mercato.
2. Il paragrafo 1 non osta alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità di cui all’, paragrafo 2, lettera l) dei pagamenti o delle operazioni in virtù della legge applicabile al mercato in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:138:oj#art-289