Art. 289

Mercati regolamentati

In vigore dal 25 nov 2009
Mercati regolamentati 1.   Fatto salvo l’, gli effetti dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti a un mercato regolamentato sono disciplinati esclusivamente dalla legge applicabile a tale mercato. 2.   Il paragrafo 1 non osta alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità di cui all’, paragrafo 2, lettera l) dei pagamenti o delle operazioni in virtù della legge applicabile al mercato in questione.
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Mercati regolamentati (Art. 289 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo