Art. 274

Legge applicabile

In vigore dal 25 nov 2009
Legge applicabile 1.   La decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione, la procedura di liquidazione ed i relativi effetti sono disciplinati dalla legge applicabile nello Stato membro di origine, salvo se gli articoli da 285 a 292 dispongano altrimenti. 2.   La legge dello Stato membro di origine determina almeno quanto segue: a) i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dall’impresa di assicurazione dopo l’apertura della procedura di liquidazione; b) i poteri dell’impresa di assicurazione e del liquidatore; c) le condizioni di opponibilità della compensazione; d) gli effetti della procedura di liquidazione sui contratti in corso di cui l’impresa di assicurazione è parte; e) gli effetti della procedura di liquidazione sulle azioni giudiziarie individuali, eccettuati i procedimenti pendenti, di cui all’; f) i crediti da insinuare al passivo dell’impresa di assicurazione e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di liquidazione; g) le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti; h) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l’apertura della procedura di liquidazione in base a un diritto reale o mediante compensazione; i) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di liquidazione, in particolare mediante concordato; j) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di liquidazione; k) la parte che deve sostenere l’onere delle spese derivanti dalla procedura di liquidazione; e l) le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-274

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Legge applicabile (Art. 274 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo