Art. 273

Apertura delle procedure di liquidazione Informazione delle autorità di vigilanza

In vigore dal 25 nov 2009
Apertura delle procedure di liquidazione Informazione delle autorità di vigilanza 1.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine sono le sole competenti a decidere dell’apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un’impresa di assicurazione, incluse le sue succursali in altri Stati membri. Tale decisione può essere presa in assenza o a seguito dell’adozione di provvedimenti di risanamento. 2.   La decisione relativa all’apertura di una procedura di liquidazione di un’impresa di assicurazione, incluse le sue succursali in altri Stati membri, adottata ai sensi della legge dello Stato membro di origine è riconosciuta, senza ulteriori formalità in tutta la Comunità e vi produce effetti non appena la decisione stessa produce effetti nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza di detto Stato membro della decisione di aprire una procedura di liquidazione, possibilmente prima dell’apertura della procedura, o altrimenti subito dopo. Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri della decisione di aprire una procedura di liquidazione nonché degli effetti concreti che tale procedura potrebbe avere.
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Apertura delle procedure di liquidazione Informazione delle autorità di vigilanza (Art. 273 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo