Art. 275
Trattamento dei crediti di assicurazione
In vigore dal 25 nov 2009
Trattamento dei crediti di assicurazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché i crediti di assicurazione prevalgano sugli altri crediti verso l’impresa di assicurazione come uno o entrambi i casi seguenti:
a)
per quanto riguarda le attività che rappresentano le riserve tecniche, i crediti di assicurazione beneficiano di un privilegio assoluto su ogni altro credito verso l’impresa di assicurazione; o
b)
per quanto riguarda l’insieme delle attività dell’impresa di assicurazione, i crediti di assicurazione hanno un privilegio di grado superiore a tutti gli altri crediti verso l’impresa di assicurazione con l’unica eccezione possibile dei:
i)
crediti di lavoratori dipendenti risultanti da contratti o da rapporti di lavoro;
ii)
crediti di imposta vantati da enti pubblici;
iii)
crediti di regimi di previdenza sociale;
iv)
crediti rispetto ad attività sulle quali gravano diritti reali.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che una parte o tutte le spese della procedura di liquidazione, determinate sulla base delle rispettive leggi nazionali, prevalgano sui crediti di assicurazione.
3. Gli Stati membri che scelgono l’opzione di cui al paragrafo 1, lettera a), impongono alle imprese di assicurazione di redigere e tenere aggiornato un registro speciale conformemente all’.
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