Art. 276

Registro speciale

In vigore dal 25 nov 2009
Registro speciale 1.   Ogni impresa di assicurazione tiene, presso la propria sede, un registro speciale delle attività che rappresentano le riserve tecniche calcolate e investite secondo la legge dello Stato membro di origine. 2.   Se l’impresa di assicurazione esercita contemporaneamente attività del ramo vita e del ramo non vita, essa tiene, presso la propria sede, un registro separato per ciascuna di tali attività. Tuttavia, lo Stato membro che autorizzi le imprese di assicurazione ad operare nel ramo vita e nei rischi di cui ai rami 1 e 2, dell’allegato I, parte A, può prevedere che tali imprese di assicurazione debbano tenere un registro unico per l’insieme delle loro attività. 3.   In qualsiasi momento l’importo totale delle attività registrate, valutate secondo la legge dello Stato membro di origine, è almeno pari all’importo delle riserve tecniche. 4.   Se un’attività iscritta nel registro è gravata da un diritto reale a favore di un creditore o di un terzo che renda indisponibile una parte di tale attività per la copertura degli impegni, il registro ne reca menzione e il totale di cui al paragrafo 3 non tiene conto dell’importo non disponibile. 5.   Il trattamento di un’attività in caso di liquidazione dell’impresa di assicurazione in relazione al metodo di cui all’, paragrafo 1, lettera a), è stabilito dalla legge dello Stato membro di origine, tranne il caso in cui all’attività si applichino gli o 288, se: a) l’attività utilizzata al fine di coprire riserve tecniche è gravata da un diritto reale a favore di un creditore o di un terzo senza che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4; b) tale attività è oggetto di una riserva di proprietà a favore di un creditore o di un terzo; o c) un creditore ha il diritto di chiedere la compensazione del proprio credito con il credito dell’impresa di assicurazione. 6.   Una volta che la procedura di liquidazione sia stata avviata, la composizione delle attività iscritte nel registro tenuto ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 non è più modificata e i registri non sono più modificati, se non per correggere errori meramente materiali, senza l’autorizzazione dell’autorità competente. Tuttavia, i liquidatori aggiungono alle attività in questione i proventi finanziari da queste risultanti, nonché l’importo dei premi puri incassati in relazione al ramo assicurativo in questione nel periodo compreso tra l’apertura della procedura di liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione, ovvero fino all’eventuale trasferimento del portafoglio. 7.   Se il ricavato della liquidazione delle attività è inferiore alla loro valutazione nei registri, i liquidatori ne danno giustificazione alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.
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Registro speciale (Art. 276 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo