Art. 278

Rappresentanza di crediti privilegiati tramite attività

In vigore dal 25 nov 2009
Rappresentanza di crediti privilegiati tramite attività Gli Stati membri che scelgono l’opzione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), esigono che ogni impresa di assicurazione assicuri che i crediti che, a norma dell’, paragrafo 1, lettera b) possono prevalere su quelli di assicurazione e che sono registrati nella contabilità dell’impresa di assicurazione, siano rappresentati, in qualsiasi momento e indipendentemente da un’eventuale liquidazione con attività.
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Rappresentanza di crediti privilegiati tramite attività (Art. 278 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo