Art. 279

Revoca dell’autorizzazione

In vigore dal 25 nov 2009
Revoca dell’autorizzazione 1.   Quando è decisa l’apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un’impresa di assicurazione, l’autorizzazione dell’impresa in questione è revocata conformemente alla procedura di cui all’, eccetto per quanto necessario a conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 2. 2.   La revoca dell’autorizzazione a norma del paragrafo 1 non impedisce al liquidatore o a qualsiasi altra persona nominata dalle autorità competenti di proseguire talune attività dell’impresa di assicurazione, quando ciò sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione. Lo Stato membro di origine può prevedere che tali attività siano svolte con il consenso e sotto la sorveglianza delle proprie autorità di vigilanza.
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Revoca dell’autorizzazione (Art. 279 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo