Art. 280

Pubblicazione delle decisioni di apertura delle procedure di liquidazione

In vigore dal 25 nov 2009
Pubblicazione delle decisioni di apertura delle procedure di liquidazione 1.   L’autorità competente, il liquidatore o qualsiasi persona nominata a tal fine dall’autorità competente assicurano la pubblicazione della decisione di apertura della procedura di liquidazione secondo le modalità previste nello Stato membro di origine e ne pubblica altresì un estratto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri che sono state informate della decisione di aprire una procedura di liquidazione a norma dell’, paragrafo 3, possono assicurare la pubblicazione di detta decisione nei rispettivi territori nel modo che ritengono opportuno. 2.   La pubblicazione di cui al paragrafo 1 indica l’autorità competente dello Stato membro di origine, la legge applicabile e il liquidatore nominato. Essa avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si pubblica l’informazione.
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Pubblicazione delle decisioni di apertura delle procedure di liquidazione (Art. 280 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo