Art. 281
Informazione ai creditori noti
In vigore dal 25 nov 2009
Informazione ai creditori noti
1. Allorché è aperta una procedura di liquidazione, le autorità competenti dello Stato membro di origine, il liquidatore o qualsiasi persona nominata a tal fine dalle autorità competenti informano per iscritto senza indugio e individualmente i creditori noti la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato in un altro Stato membro.
2. L’avviso di cui al paragrafo 1 indica i termini da rispettare, le sanzioni previste circa tali termini, l’organo o l’autorità legittimata a ricevere l’insinuazione dei crediti o le osservazioni relative ai crediti ed eventuali altre misure.
L’avviso indica anche se i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale debbano insinuare il credito.
Per i crediti di assicurazione, l’avviso indica inoltre gli effetti generali della procedura di liquidazione sui contratti di assicurazione, in particolare la data in cui i contratti di assicurazione o le operazioni cesseranno di produrre effetti e i diritti e gli obblighi dell’assicurato rispetto al contratto o all’operazione.
Storico versioni
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