Art. 277
Surrogazione a un regime di garanzia
In vigore dal 25 nov 2009
Surrogazione a un regime di garanzia
Lo Stato membro di origine può prevedere che, qualora i diritti dei creditori di assicurazione siano stati oggetto di surrogazione a un regime di garanzia stabilito in tale Stato membro, i crediti di detto regime non beneficino delle disposizioni dell’, paragrafo 1.
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