Art. 271

Pubblicazione delle decisioni relative ai provvedimenti di risanamento

In vigore dal 25 nov 2009
Pubblicazione delle decisioni relative ai provvedimenti di risanamento 1.   Se nello Stato membro di origine è possibile impugnare un provvedimento di risanamento, le autorità competenti dello Stato membro di origine, l’amministratore straordinario o ogni altra persona a ciò legittimata nello Stato membro di origine rendono pubblica la decisione su un provvedimento di risanamento secondo le procedure di pubblicazione previste nello Stato membro di origine e, inoltre, pubblicano nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la massima celerità un estratto dell’atto che adotta il provvedimento di risanamento. Le autorità di vigilanza degli altri Stati membri che sono state informate della decisione in merito ad un provvedimento di risanamento a norma dell’ possono provvedere alla pubblicazione di detta decisione nei rispettivi territori nel modo che ritengono opportuno. 2.   Le pubblicazioni di cui al paragrafo 1 specificano l’autorità competente dello Stato membro di origine, la legge applicabile ai sensi dell’, paragrafo 3, e l’amministratore straordinario eventualmente nominato. Esse avvengono nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si pubblica l’informazione. 3.   I provvedimenti di risanamento si applicano indipendentemente dalle disposizioni in materia di pubblicazione di cui ai paragrafi 1 e 2 e producono tutti i loro effetti nei riguardi dei creditori, a meno che le autorità competenti dello Stato membro di origine o la legge di tale Stato membro dispongano diversamente. 4.   Se i provvedimenti di risanamento ledono esclusivamente i diritti di azionisti, membri o dipendenti di un’impresa di assicurazione, in tali qualità, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a meno che la legge applicabile ai provvedimenti di risanamento lo preveda. Le autorità competenti stabiliscono come informare le parti di cui al primo comma in conformità della legge applicabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-271

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Pubblicazione delle decisioni relative ai provvedimenti di risanamento (Art. 271 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo