Art. 272
Informazione dei creditori noti Diritto di insinuare crediti
In vigore dal 25 nov 2009
Informazione dei creditori noti Diritto di insinuare crediti
1. Se la legge dello Stato membro di origine esige che, per essere riconosciuto, un credito debba essere insinuato o prevede l’obbligo di notificare il provvedimento di risanamento ai creditori la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato in tale Stato, le autorità competenti dello Stato membro di origine o l’amministratore straordinario informano altresì i creditori noti aventi la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato in un altro Stato membro, secondo l’ e l’, paragrafo 1.
2. Se la legge dello Stato membro di origine prevede per i creditori la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato in tale Stato membro il diritto di insinuare i loro crediti o di presentare le osservazioni ad essi relative, lo stesso diritto spetta ai creditori la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato in un altro Stato membro, secondo l’ e l’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2009:138:oj#art-272