Art. 269
Adozione dei provvedimenti di risanamento Legge applicabile
In vigore dal 25 nov 2009
Adozione dei provvedimenti di risanamento Legge applicabile
1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine sono le sole competenti a decidere l’applicazione di provvedimenti di risanamento ad un’impresa di assicurazione, incluse le succursali.
2. I provvedimenti di risanamento non ostano all’apertura di procedure di liquidazione da parte dello Stato membro di origine.
3. I provvedimenti di risanamento sono disciplinati dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure applicabili nello Stato membro di origine, salvo se gli articoli da 285 a 292 dispongano diversamente.
4. I provvedimenti di risanamento adottati in conformità alla legislazione dello Stato membro di origine producono tutti i loro effetti in tutta la Comunità, senza ulteriori formalità, inclusi quelli nei confronti dei terzi negli altri Stati membri, anche se la legge di questi altri Stati membri non prevede siffatti provvedimenti di risanamento o ne subordina l’applicazione a condizioni che non ricorrono.
5. I provvedimenti di risanamento producono i loro effetti in tutta la Comunità non appena hanno efficacia nello Stato membro di origine.
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