Art. 268
Definizioni
In vigore dal 25 nov 2009
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
«autorità competenti», le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di provvedimenti di risanamento o di procedure di liquidazione;
b)
«succursale», una presenza permanente di un’impresa di assicurazione nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, che svolge attività assicurative;
c)
«provvedimenti di risanamento», i provvedimenti che implicano un intervento dell’autorità competente, destinati a salvaguardare o riassestare la situazione finanziaria di un’impresa di assicurazione e che incidono sui diritti preesistenti di parti diverse dall’impresa di assicurazione stessa, compresi, ma non solo, i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti;
d)
«procedure di liquidazione», le procedure concorsuali comportanti la realizzazione dell’attivo di un’impresa di assicurazione e l’appropriata distribuzione dei proventi tra i creditori, gli azionisti o i membri, che implicano necessariamente un intervento delle autorità competenti, compreso il caso in cui la procedura concorsuale si concluda con un concordato o un provvedimento analogo, e indipendentemente dal fatto che tali procedure si basino o meno sull’insolvenza e abbiano carattere volontario o obbligatorio;
e)
«amministratore straordinario», la persona o l’organo nominato dalle autorità competenti con la funzione di gestire i provvedimenti di risanamento;
f)
«liquidatore», la persona o l’organo nominato dalle autorità competenti o dagli organi di un’impresa di assicurazione con la funzione di gestire le procedure di liquidazione;
g)
«credito di assicurazione», un importo dovuto da un’impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l’impresa di assicurazione, e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all’, paragrafo 3, lettere b) e c), nell’ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle predette persone, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti.
Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un’impresa di assicurazione prima dell’avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di contratti e operazioni, di cui al primo comma, lettera g), in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni.
2. Ai fini dell’applicazione del presente titolo ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione sulla succursale, situata in uno Stato membro, di un’impresa di assicurazione di un paese terzo, si intende per:
a)
«Stato membro di origine», lo Stato membro in cui alla succursale è stata rilasciata l’autorizzazione conformemente agli articoli da 145 a 149;
b)
«autorità di vigilanza», le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
c)
«autorità competenti», le autorità competenti dello Stato membro di origine.
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