Art. 267
Ambito di applicazione del presente titolo
In vigore dal 25 nov 2009
Ambito di applicazione del presente titolo
Il presente titolo si applica ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione riguardanti:
a)
le imprese di assicurazione;
b)
le succursali, situate nel territorio della Comunità, di imprese di assicurazione di un paese terzo.
Storico versioni
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