Art. 267 · Ambito di applicazione del presente titolo

Art. 267

Ambito di applicazione del presente titolo

In vigore dal 25 nov 2009
Ambito di applicazione del presente titolo Il presente titolo si applica ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione riguardanti: a) le imprese di assicurazione; b) le succursali, situate nel territorio della Comunità, di imprese di assicurazione di un paese terzo.
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