Art. 265

Operazioni infragruppo

In vigore dal 25 nov 2009
Operazioni infragruppo 1.   Gli Stati membri assicurano che se l’impresa madre di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione è una società di partecipazione assicurativa mista, le autorità di vigilanza responsabili per la vigilanza di dette imprese di assicurazione o di riassicurazione esercitino la vigilanza generale sulle operazioni tra dette imprese di assicurazione o di riassicurazione e la società di partecipazione assicurativa mista e le sue imprese partecipate. 2.   Si applicano, mutatis mutandis, l’, gli articoli da 249 a 255 e l’.
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Operazioni infragruppo (Art. 265 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo