Art. 264
Cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi
In vigore dal 25 nov 2009
Cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi
1. La Commissione può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza di gruppo su:
a)
imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno come imprese partecipanti imprese ai sensi dell’ aventi la sede in un paese terzo; e
b)
imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi che hanno come imprese partecipanti imprese ai sensi dell’ aventi la sede nella Comunità.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a permettere:
a)
alle autorità di vigilanza degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza a livello di gruppo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nella Comunità che hanno imprese figlie o detengono partecipazioni in imprese fuori della Comunità; e
b)
alle autorità di vigilanza di paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza a livello di gruppo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi con sede nel loro territorio che hanno imprese figlie o detengono partecipazioni in imprese in uno o più Stati membri.
3. Fatto salvo l’, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1.
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