Art. 213
Applicabilità della vigilanza di gruppo
In vigore dal 25 nov 2009
Applicabilità della vigilanza di gruppo
1. Gli Stati membri assicurano la vigilanza, a livello di gruppo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione facenti parte di un gruppo, conformemente al presente titolo.
Le disposizioni della presente direttiva che fissano le norme in materia di vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione considerate individualmente continuano ad applicarsi a dette imprese, salvo diversamente disposto dal presente titolo.
2. Gli Stati membri assicurano che la vigilanza a livello di gruppo si applichi come segue:
a)
alle imprese di assicurazione o di riassicurazione che sono imprese partecipanti in almeno un’impresa di assicurazione, in un’impresa di riassicurazione, in un’impresa di assicurazione di paesi terzi o in un’impresa di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 218 a 258;
b)
alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa con sede nella Comunità, conformemente agli articoli da 218 a 258;
c)
alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa con sede fuori della Comunità o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 260 a 263;
d)
alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa mista, conformemente all’.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), quando l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o la società di partecipazione assicurativa con sede nella Comunità è un’impresa partecipata di un soggetto regolamentato o di una società di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza supplementare conformemente all’, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, l’autorità di vigilanza del gruppo può, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, decidere di non esercitare a livello di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o di detta società di partecipazione assicurativa la vigilanza sulla concentrazione di rischi di cui all’ della presente direttiva, la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui all’ della presente direttiva o entrambe.
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