Art. 263
Imprese madri con sede fuori della Comunità: livelli
In vigore dal 25 nov 2009
Imprese madri con sede fuori della Comunità: livelli
Se l’impresa madre di cui all’ è essa stessa un’impresa figlia di una società di partecipazione assicurativa con sede fuori della Comunità o di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, gli Stati membri effettuano la verifica di cui all’ soltanto a livello dell’impresa capogruppo che sia una società di partecipazione assicurativa di un paese terzo o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.
Tuttavia, gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di decidere, in mancanza di vigilanza equivalente ai sensi dell’, di effettuare una nuova verifica ad un livello inferiore dove esiste un’impresa madre di imprese di assicurazione o di riassicurazione, che si tratti di una società di partecipazione assicurativa di un paese terzo o di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.
In tal caso, le autorità di vigilanza di cui all’, paragrafo 1, secondo comma spiegano la loro decisione al gruppo.
Si applica, mutatis mutandis, l’.
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