Art. 261
Imprese madri con sede fuori della Comunità: equivalenza
In vigore dal 25 nov 2009
Imprese madri con sede fuori della Comunità: equivalenza
1. In caso di equivalenza della vigilanza in virtù dell’, gli Stati membri si basano sulla vigilanza di gruppo equivalente esercitata dalle autorità di vigilanza del paese terzo conformemente al paragrafo 2.
2. Gli articoli da 247 a 258 si applicano, mutatis mutandis, alla cooperazione con autorità di vigilanza di paesi terzi.
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