Art. 260

Imprese madri con sede fuori della Comunità: verifica dell’equivalenza

In vigore dal 25 nov 2009
Imprese madri con sede fuori della Comunità: verifica dell’equivalenza 1.   Nel caso di cui all’, paragrafo 2, lettera c), le autorità di vigilanza interessate verificano se le imprese di assicurazione e di riassicurazione la cui impresa madre abbia sede fuori della Comunità siano soggette alla vigilanza di un’autorità di vigilanza di un paese terzo equivalente a quella prevista dal presente titolo sulla vigilanza a livello di gruppo di imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b). La verifica è effettuata dall’autorità di vigilanza che avrebbe la funzione di autorità di vigilanza del gruppo se si applicassero i criteri fissati all’, paragrafo 2, su richiesta dell’impresa madre o di una delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nella Comunità, o di propria iniziativa, salvo qualora la Commissione abbia deciso precedentemente in merito all’equivalenza del paese terzo interessato. Così facendo, detta autorità di vigilanza consulta le altre autorità di vigilanza interessate e il CEIOPS, prima di adottare una decisione. 2.   La Commissione può adottare misure di attuazione che specificano i criteri per valutare se il regime prudenziale di vigilanza di gruppo di un paese terzo è equivalente al regime stabilito nel presente titolo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 3.   Previa consultazione del comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2, nonché tenendo conto dei criteri adottati conformemente al paragrafo 2, la Commissione può adottare una decisione sull’equivalenza del regime prudenziale di vigilanza di gruppo di un paese terzo rispetto al regime stabilito dal presente titolo. Tali decisioni sono regolarmente riesaminate per tenere conto di ogni eventuale modifica al regime prudenziale del vigilanza di gruppo stabilito dal presente titolo e al regime prudenziale di vigilanza del gruppo del paese terzo, nonché di ogni altra modifica alla regolamentazione che può influire sulla decisione sull’equivalenza. Quando la Commissione adotta una decisione in merito ad un paese terzo, conformemente al primo comma, la decisione è considerata determinante ai fini della verifica di cui al paragrafo 1.
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Imprese madri con sede fuori della Comunità: verifica dell’equivalenza (Art. 260 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo