Art. 262
Imprese madri con sede fuori della Comunità: mancanza di equivalenza
In vigore dal 25 nov 2009
Imprese madri con sede fuori della Comunità: mancanza di equivalenza
1. In mancanza di vigilanza equivalente di cui all’, gli Stati membri applicano, mutatis mutandis, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione gli articoli da 218 a 258, ad eccezione degli articoli da 236 a 243, o uno dei metodi di cui al paragrafo 2.
I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli da 218 a 258 si applicano a livello della società di partecipazione assicurativa o dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.
Ai soli fini del calcolo della solvibilità del gruppo, l’impresa madre è considerata come un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle condizioni fissate al titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3 per quanto riguarda i fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità e ad uno dei due requisiti seguenti:
a)
il requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente ai principi dell’, qualora si tratti di una società di partecipazione assicurativa;
b)
il requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente ai principi dell’, qualora si tratti di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.
2. Gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di applicare altri metodi che assicurino una vigilanza adeguata delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo. Tali metodi devono essere approvati dall’autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate.
Le autorità di vigilanza possono, in particolare, esigere la costituzione di una società di partecipazione assicurativa con sede nella Comunità e applicare il presente titolo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo di cui la predetta società di partecipazione assicurativa è capogruppo.
I metodi scelti permettono il conseguimento degli obiettivi della vigilanza di gruppo definiti nel presente titolo e sono comunicati alle altre autorità di vigilanza interessate e alla Commissione.
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