Art. 227

Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di paesi terzi

In vigore dal 25 nov 2009
Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di paesi terzi 1.   Conformemente all’, per il calcolo della solvibilità di gruppo di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia un’impresa partecipante di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, quest’ultima è considerata, esclusivamente ai fini del calcolo, alla stregua di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata. Se, tuttavia, nel paese terzo in cui ha sede detta impresa, è soggetta ad un regime di autorizzazione e ad un requisito di solvibilità almeno equivalente a quello definito al titolo I, capo VI, gli Stati membri possono disporre che il calcolo tenga conto, per quanto riguarda detta impresa, del requisito patrimoniale di solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di detto requisito previsti dal paese terzo interessato. 2.   La verifica che il regime del paese terzo sia almeno equivalente è effettuata dall’autorità di vigilanza del gruppo su richiesta dell’impresa partecipante o di propria iniziativa. Così facendo, l’autorità di vigilanza del gruppo consulta le altre autorità di vigilanza interessate e il CEIOPS prima di adottare una decisione sull’equivalenza. 3.   La Commissione può adottare misure di attuazione che specificano i criteri per valutare se il regime di solvibilità di un paese terzo sia equivalente a quello stabilito al titolo I, capo VI. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 4.   Previa consultazione del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, nonché tenendo conto dei criteri adottati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione può adottare una decisione sull’equivalenza del regime di solvibilità di un paese terzo rispetto al regime stabilito al titolo I, capo VI. Tali decisioni sono riviste regolarmente per tener conto di eventuali cambiamenti del regime di solvibilità stabilito al titolo I, capo VI, e del regime di solvibilità del paese terzo. 5.   Quando conformemente al paragrafo 4 la Commissione adotta una decisione in merito all’equivalenza del regime di solvibilità di un paese terzo, si applicano le disposizioni del paragrafo 2. Quando, con decisione adottata conformemente al paragrafo 3, la Commissione conclude che il regime di solvibilità di un paese terzo non è equivalente, l’opzione di cui al paragrafo 1, secondo comma, che consente di tener conto del requisito patrimoniale di solvibilità e dei fondi propri ammissibili fissati dal paese terzo interessato non è applicabile, e l’impresa di assicurazione o di riassicurazione del paese terzo è soggetta unicamente al paragrafo 1, primo comma.
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Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di paesi terzi (Art. 227 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo