Art. 274 · Legge applicabile

Art. 274

Legge applicabile

In vigore dal 25 nov 2009
Legge applicabile 1.   La decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione, la procedura di liquidazione ed i relativi effetti sono disciplinati dalla legge applicabile nello Stato membro di origine, salvo se gli articoli da 285 a 292 dispongano altrimenti. 2.   La legge dello Stato membro di origine determina almeno quanto segue: a) i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dall’impresa di assicurazione dopo l’apertura della procedura di liquidazione; b) i poteri dell’impresa di assicurazione e del liquidatore; c) le condizioni di opponibilità della compensazione; d) gli effetti della procedura di liquidazione sui contratti in corso di cui l’impresa di assicurazione è parte; e) gli effetti della procedura di liquidazione sulle azioni giudiziarie individuali, eccettuati i procedimenti pendenti, di cui all’; f) i crediti da insinuare al passivo dell’impresa di assicurazione e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di liquidazione; g) le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti; h) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l’apertura della procedura di liquidazione in base a un diritto reale o mediante compensazione; i) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di liquidazione, in particolare mediante concordato; j) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di liquidazione; k) la parte che deve sostenere l’onere delle spese derivanti dalla procedura di liquidazione; e l) le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.
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