Art. 274
Legge applicabile
In vigore dal 25 nov 2009
Legge applicabile
1. La decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione, la procedura di liquidazione ed i relativi effetti sono disciplinati dalla legge applicabile nello Stato membro di origine, salvo se gli articoli da 285 a 292 dispongano altrimenti.
2. La legge dello Stato membro di origine determina almeno quanto segue:
a)
i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dall’impresa di assicurazione dopo l’apertura della procedura di liquidazione;
b)
i poteri dell’impresa di assicurazione e del liquidatore;
c)
le condizioni di opponibilità della compensazione;
d)
gli effetti della procedura di liquidazione sui contratti in corso di cui l’impresa di assicurazione è parte;
e)
gli effetti della procedura di liquidazione sulle azioni giudiziarie individuali, eccettuati i procedimenti pendenti, di cui all’;
f)
i crediti da insinuare al passivo dell’impresa di assicurazione e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di liquidazione;
g)
le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti;
h)
le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l’apertura della procedura di liquidazione in base a un diritto reale o mediante compensazione;
i)
le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di liquidazione, in particolare mediante concordato;
j)
i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di liquidazione;
k)
la parte che deve sostenere l’onere delle spese derivanti dalla procedura di liquidazione; e
l)
le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.
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