Art. 288
Compensazione
In vigore dal 25 nov 2009
Compensazione
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o l’apertura della procedura di liquidazione non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito dell’impresa di assicurazione, quando la compensazione è consentita dalla legge applicabile al credito dell’impresa di assicurazione.
2. Il paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all’, paragrafo 2, lettera l).
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