Art. 287

Riserva di proprietà

In vigore dal 25 nov 2009
Riserva di proprietà 1.   L’adozione di un provvedimento di risanamento o l’apertura della procedura di liquidazione nei confronti di un’impresa di assicurazione che acquista un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è adottato tale provvedimento o è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di adozione del provvedimento o di apertura della procedura. 2.   L’adozione di un provvedimento di risanamento o l’apertura della procedura di liquidazione nei confronti di un’impresa di assicurazione che vende un bene, dopo la consegna di quest’ultimo, non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita e non impedisce che l’acquirente ne acquisti la proprietà qualora, nel momento in cui è adottato tale provvedimento o è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di adozione del provvedimento o di apertura della procedura. 3.   I paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità di cui all’, paragrafo 2, lettera l).
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Riserva di proprietà (Art. 287 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo