Art. 290

Atti pregiudizievoli

In vigore dal 25 nov 2009
Atti pregiudizievoli Non si applica l’, paragrafo 2, lettera l), quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine e prova che tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo.
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