Art. 291

Tutela del terzo acquirente

In vigore dal 25 nov 2009
Tutela del terzo acquirente Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l’adozione di un provvedimento di risanamento o dopo l’apertura della procedura di liquidazione, l’impresa di assicurazione disponga a titolo oneroso di uno degli elementi seguenti, si applica la legge indicata di seguito: a) con riguardo a beni immobili, la legge dello Stato membro in cui l’immobile è situato; b) per quanto riguarda navi o aeromobili soggetti all’iscrizione in un pubblico registro, la legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro; c) per quanto riguarda valori mobiliari o di titoli la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l’iscrizione in un registro o in un conto previsto dalla legge, ovvero che siano immessi in un sistema di depositi centrale disciplinato dalla legge di uno Stato membro, la legge dello Stato membro in cui è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro o il conto o il sistema.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-291

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Tutela del terzo acquirente (Art. 291 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo