Art. 291
Tutela del terzo acquirente
In vigore dal 25 nov 2009
Tutela del terzo acquirente
Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l’adozione di un provvedimento di risanamento o dopo l’apertura della procedura di liquidazione, l’impresa di assicurazione disponga a titolo oneroso di uno degli elementi seguenti, si applica la legge indicata di seguito:
a)
con riguardo a beni immobili, la legge dello Stato membro in cui l’immobile è situato;
b)
per quanto riguarda navi o aeromobili soggetti all’iscrizione in un pubblico registro, la legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro;
c)
per quanto riguarda valori mobiliari o di titoli la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l’iscrizione in un registro o in un conto previsto dalla legge, ovvero che siano immessi in un sistema di depositi centrale disciplinato dalla legge di uno Stato membro, la legge dello Stato membro in cui è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro o il conto o il sistema.
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