Art. 293
Amministratori straordinari e liquidatori
In vigore dal 25 nov 2009
Amministratori straordinari e liquidatori
1. La nomina dell’amministratore straordinario o del liquidatore è formalizzata con la presentazione di una copia certificata conforme all’originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.
Lo Stato membro in cui l’amministratore straordinario o il liquidatore intende agire può richiedere una traduzione nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali. Non è richiesta l’autenticazione formale della traduzione o altra formalità analoga.
2. Gli amministratori straordinari e i liquidatori hanno la facoltà di esercitare nel territorio di tutti gli Stati membri tutti i poteri che esercitano nel territorio dello Stato membro di origine.
Possono essere designate persone incaricate di assisterli o di rappresentarli nello svolgimento del provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione, secondo la legge dello Stato membro di origine, in particolare negli Stati membri ospitanti in particolare per agevolare la risoluzione delle difficoltà eventualmente incontrate dai creditori in detto Stato.
3. Nell’esercizio dei propri poteri secondo la legge dello Stato membro di origine, l’amministratore straordinario o il liquidatore deve rispettare la legge degli Stati membri in cui intende agire, in particolare per quanto attiene alle modalità di realizzazione delle attività e all’informazione dei lavoratori subordinati.
Tali poteri non includono l’impiego della forza, o il diritto di deliberare su una controversia o un contenzioso.
Storico versioni
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