Art. 291 · Tutela del terzo acquirente

Art. 291

Tutela del terzo acquirente

In vigore dal 25 nov 2009
Tutela del terzo acquirente Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l’adozione di un provvedimento di risanamento o dopo l’apertura della procedura di liquidazione, l’impresa di assicurazione disponga a titolo oneroso di uno degli elementi seguenti, si applica la legge indicata di seguito: a) con riguardo a beni immobili, la legge dello Stato membro in cui l’immobile è situato; b) per quanto riguarda navi o aeromobili soggetti all’iscrizione in un pubblico registro, la legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro; c) per quanto riguarda valori mobiliari o di titoli la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l’iscrizione in un registro o in un conto previsto dalla legge, ovvero che siano immessi in un sistema di depositi centrale disciplinato dalla legge di uno Stato membro, la legge dello Stato membro in cui è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro o il conto o il sistema.
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