Art. 199

Contratti distinti

In vigore dal 25 nov 2009
Contratti distinti La garanzia tutela giudiziaria deve formare oggetto di un contratto distinto da quello stabilito per gli altri rami o di una parte distinta di una polizza unica con indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria e, se lo Stato membro lo richiede, del premio corrispondente.
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Contratti distinti (Art. 199 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo