Art. 198

Ambito di applicazione della presente sezione

In vigore dal 25 nov 2009
Ambito di applicazione della presente sezione 1.   La presente sezione si applica all’assicurazione tutela giudiziaria di cui al ramo 17 dell’allegato I, parte A, in base alla quale un’impresa di assicurazione si impegna, dietro pagamento di un premio, a farsi carico delle spese legali e ad offrire altri servizi derivanti dalla copertura assicurativa, segnatamente allo scopo: a) di ottenere un risarcimento del danno subito dall’assicurato, mediante composizione extragiudiziale o in un procedimento civile o penale; b) di difendere o rappresentare l’assicurato in un procedimento civile, penale, amministrativo o di altro tipo o contro una domanda di risarcimento avanzata contro di lui. 2.   La presente sezione non si applica: a) all’assicurazione tutela giudiziaria quando quest’ultima concerne controversie o rischi che derivano dall’utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione; b) all’attività esercitata dall’assicuratore della responsabilità civile per la difesa o la rappresentanza del suo assicurato in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo, ove tale attività sia contestualmente esercitata nell’interesse della stessa impresa di assicurazione a titolo della medesima copertura; c) se uno Stato membro lo prevede, all’attività di tutela giudiziaria svolta dall’assicuratore dell’assistenza che soddisfa le seguenti condizioni: i) l’attività è esercitata in uno Stato diverso da quello della residenza abituale dell’assicurato; ii) l’attività costituisce parte di un contratto che riguarda soltanto l’assistenza fornita alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal loro domicilio o dalla loro residenza abituale. Ai fini del primo comma, lettera c), il contratto indica distintamente che la copertura in questione è limitata alle circostanze di cui alla predetta lettera ed è accessoria all’assistenza.
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Ambito di applicazione della presente sezione (Art. 198 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo