Art. 197
Attività analoghe all’assistenza turistica
In vigore dal 25 nov 2009
Attività analoghe all’assistenza turistica
Gli Stati membri possono emanare disposizioni relative all’attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostanze diverse da quelle di cui all’, paragrafo 2, della presente direttiva.
Ove uno Stato membro si avvalga di questa facoltà, esso equipara le dette attività a quelle classificate nel ramo 18 dell’allegato I, parte A.
Il secondo comma non pregiudica minimamente le possibilità di classificazione previste nell’allegato I per le attività di assistenza dipendenti in modo evidente da altri rami.
Storico versioni
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