Art. 195
Scambio di informazioni tra autorità di vigilanza
In vigore dal 25 nov 2009
Scambio di informazioni tra autorità di vigilanza
Ai fini dell’applicazione della presente sezione, le autorità di vigilanza degli Stati membri, nel quadro della collaborazione di cui al titolo I, capo IV, sezione 5, si comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie.
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