Art. 195 · Scambio di informazioni tra autorità di vigilanza

Art. 195

Scambio di informazioni tra autorità di vigilanza

In vigore dal 25 nov 2009
Scambio di informazioni tra autorità di vigilanza Ai fini dell’applicazione della presente sezione, le autorità di vigilanza degli Stati membri, nel quadro della collaborazione di cui al titolo I, capo IV, sezione 5, si comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-195