Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 25 nov 2009
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle imprese di assicurazione diretta vita e non vita che sono stabilite sul territorio di uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi.
Ad eccezione del titolo IV, essa si applica altresì alle imprese di riassicurazione che svolgono soltanto attività riassicurative e che sono stabilite nel territorio di uno Stato membro o desiderano stabilirvisi.
2. Per quanto riguarda l’assicurazione non vita, la presente direttiva si applica alle attività dei rami di cui all’allegato I, sezione A. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, l’assicurazione non vita include l’attività di assistenza fornita a persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenze dal loro domicilio o dalla loro residenza abituale. Essa comprende imprese che, previo pagamento di un premio, mettono ad immediata disposizione un aiuto a profitto del beneficiario del contratto di assistenza, quando questi si trovi in difficoltà in seguito al verificarsi di un avvenimento fortuito nei casi e alle condizioni previsti dal contratto.
L’aiuto può includere prestazioni in contanti o in natura. Le prestazioni in natura possono anche essere fornite mediante utilizzazione del personale o delle attrezzature proprie del prestatore.
L’attività di assistenza non copre i servizi di manutenzione o riparazione, l’assistenza clienti e la semplice indicazione o messa a disposizione, in quanto intermediario, di un aiuto.
3. Per quanto riguarda l’assicurazione vita, la presente direttiva si applica:
a)
alle seguenti attività di assicurazione vita ove risultino da un contratto:
i)
il ramo vita, comprendente l’assicurazione per il caso di vita, l’assicurazione per il caso di morte, l’assicurazione mista, l’assicurazione vita con controassicurazione, l’assicurazione di nuzialità, l’assicurazione di natalità;
ii)
l’assicurazione di rendita;
iii)
le assicurazioni complementari sottoscritte in aggiunta all’assicurazione vita, in particolare le assicurazioni per danni corporali, compresa l’incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio e le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia;
iv)
il tipo di assicurazione malattia a lungo termine, non rescindibile, praticata attualmente in Irlanda e nel Regno Unito;
b)
alle seguenti operazioni, ove risultino da un contratto, sempreché siano soggette al controllo delle autorità competenti per la vigilanza sulle assicurazioni private:
i)
le operazioni che comportano la costituzione di associazioni che riuniscono aderenti per capitalizzare in comune i loro contributi e per ripartire i fondi in tal modo raccolti tra i superstiti o tra gli aventi diritto dei deceduti (operazioni tontinarie);
ii)
le operazioni di capitalizzazione basate su una tecnica attuariale che comporta, quale corrispettivo di versamenti unici o periodici fissati anticipatamente, impegni determinati in ordine alla loro durata e al loro importo;
iii)
le operazioni di gestione di fondi pensione collettivi, comprendenti la gestione di investimenti, in particolare le attività rappresentative delle riserve degli organismi che erogano le prestazioni in caso di decesso, di vita o di cessazione o riduzione d’attività;
iv)
le operazioni di cui al punto iii), quando sono accompagnate da una garanzia assicurativa relativa o alla conservazione del capitale o al servizio di un interesse minimo;
v)
le operazioni effettuate da imprese di assicurazione vita, come quelle previste dal codice francese delle assicurazioni nel libro IV, titolo 4, capitolo 1;
c)
alle operazioni dipendenti dalla durata della vita umana, definite o previste dalla legislazione sulle assicurazioni sociali, nella misura in cui sono praticate o gestite conformemente alla legislazione di uno Stato membro da imprese di assicurazione vita a proprio rischio.
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