Art. 200

Gestione dei sinistri

In vigore dal 25 nov 2009
Gestione dei sinistri 1.   Lo Stato membro di origine assicura che le imprese di assicurazione adottino, in base all’opzione scelta dallo Stato membro, o a loro scelta se lo Stato membro vi consente, almeno uno dei metodi per la gestione dei sinistri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Qualunque sia l’opzione prescelta, l’interesse degli assicurati che sono coperti per la tutela giudiziaria è considerato garantito in modo equivalente in virtù della presente sezione. 2.   Le imprese di assicurazione garantiscono che nessun membro del personale che si occupa della gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria o delle consulenze giuridiche relative a questa gestione eserciti al tempo stesso un’attività analoga in un’altra impresa che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi ed operi in uno o più altri rami di cui all’allegato I. Le imprese di assicurazione multirami garantiscono che nessun membro del personale che si occupa della gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria o delle consulenze giuridiche relative a detta gestione eserciti attività analoga per un altro ramo da esse offerto. 3.   L’impresa di assicurazione deve affidare la gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria ad un’impresa giuridicamente distinta. È fatta menzione di tale impresa nel contratto distinto o nella parte distinta di cui all’. Se questa impresa giuridicamente distinta ha legami con un’altra impresa di assicurazione che pratica l’assicurazione di uno o più rami di cui all’allegato I, parte A, i membri del personale di detta impresa giuridicamente distinta che si occupano della gestione dei sinistri o delle consulenze giuridiche relative a questa gestione non possono esercitare nel contempo la stessa o un’analoga attività nell’altra impresa di assicurazione. Gli Stati membri possono imporre gli stessi requisiti ai membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza. 4.   Il contratto prevede il diritto per l’assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi, non appena l’assicurato abbia il diritto di esigerne l’intervento, in virtù della polizza, ad un avvocato di sua scelta o, se è consentito dalla legislazione nazionale, ad altra persona in possesso delle qualifiche necessarie.
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Gestione dei sinistri (Art. 200 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo