Art. 201
Libertà di scelta dell’avvocato
In vigore dal 25 nov 2009
Libertà di scelta dell’avvocato
1. Ogni contratto di tutela giudiziaria prevede esplicitamente quanto segue:
a)
ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato è libero di scegliere tale avvocato o altra persona;
b)
l’assicurato è libero di scegliere un avvocato o, se preferisce e se ciò è consentito dalla legislazione nazionale, altra persona in possesso delle qualifiche necessarie, per tutelare i suoi interessi qualora sorga un conflitto di interessi.
2. Ai fini della presente sezione, per «avvocato» si intende una persona abilitata ad esercitare la sua attività professionale sotto una delle denominazioni previste dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (36).
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