Art. 203

Arbitrato

In vigore dal 25 nov 2009
Arbitrato Ai fini della risoluzione di una controversia tra l’impresa di assicurazione tutela giudiziaria e l’assicurato, gli Stati membri prevedono, fermo restando il diritto di ricorso ad un’istanza giurisdizionale eventualmente contemplato dalla legislazione nazionale, una procedura arbitrale o altre procedure che offrano garanzie di obiettività comparabili. Il contratto di assicurazione prevede il diritto dell’assicurato di avvalersi di tali procedure.
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Arbitrato (Art. 203 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo