Art. 204

Conflitto di interessi

In vigore dal 25 nov 2009
Conflitto di interessi Ogniqualvolta sorga un conflitto di interessi o esista disaccordo quanto alla composizione delle controversia, l’assicuratore della tutela giudiziaria o, se del caso, l’ufficio di liquidazione sinistri deve informare l’assicurato del diritto di cui all’, paragrafo 1, e della possibilità di ricorrere alla procedura prevista dall’.
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Conflitto di interessi (Art. 204 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo