Art. 206

Assicurazione malattia in alternativa all’assicurazione sociale

In vigore dal 25 nov 2009
Assicurazione malattia in alternativa all’assicurazione sociale 1.   Gli Stati membri in cui i contratti relativi al ramo 2 dell’allegato I, parte A, costituiscono parzialmente o integralmente un’alternativa alla copertura sanitaria fornita dal regime legale di previdenza sociale possono prescrivere che: a) tali contratti siano conformi alle specifiche disposizioni legislative che tutelano in detto Stato membro l’interesse generale per tale ramo assicurativo; b) le condizioni generali e speciali di tale assicurazione siano comunicate, prima della loro applicazione, alle autorità di vigilanza di detto Stato membro. 2.   Gli Stati membri possono prescrivere che l’assicurazione malattia di cui al paragrafo 1 sia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell’assicurazione vita se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: a) i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di frequenza delle malattie e altri dati statistici pertinenti dello Stato membro in cui è situato il rischio, secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni; b) è costituita una riserva di senescenza; c) l’assicuratore può denunciare il contratto soltanto entro un determinato termine fissato dallo Stato membro in cui è situato il rischio; d) il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per contratti in corso; e) il contratto prevede la possibilità che i contraenti sostituiscano il contratto esistente con un nuovo contratto conforme al paragrafo 1, proposto dalla stessa impresa di assicurazione o dalla stessa succursale tenendo conto dei diritti maturati. Nel caso di cui al primo comma, lettera e), si tiene conto della riserva di senescenza e può essere richiesta una nuova visita medica solo in caso di estensione della copertura. Le autorità di vigilanza dello Stato membro interessato pubblicano le tabelle di frequenza delle malattie ed altri dati statistici pertinenti di cui al primo comma, lettera a) e le trasmettono alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. I premi, calcolati in base a stime attuariali ragionevoli, devono essere sufficienti a permettere alle imprese di assicurazione di far fronte ai propri impegni per quanto riguarda tutti gli aspetti della loro situazione finanziaria. Lo Stato membro di origine prescrive che la base tecnica per il calcolo dei premi sia comunicata prima della sua diffusione all’autorità di vigilanza di tale Stato membro. Il terzo e quarto comma sono applicabili anche in caso di modifica di contratti esistenti.
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Assicurazione malattia in alternativa all’assicurazione sociale (Art. 206 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo