Art. 202

Deroghe alla libertà di scelta dell’avvocato

In vigore dal 25 nov 2009
Deroghe alla libertà di scelta dell’avvocato 1.   Gli Stati membri possono prevedere per l’assicurazione tutela giudiziaria deroghe all’applicazione dell’, paragrafo 1, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’assicurazione è limitata alle cause risultanti dall’utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio dello Stato membro in questione; b) l’assicurazione è collegata con un contratto di assistenza da fornire in caso di incidente o di guasto riguardante un veicolo stradale; c) né l’impresa di assicurazione tutela giudiziaria né l’assicuratore dell’assistenza coprono il ramo responsabilità; d) quando le parti di una controversia sono assicurate per la tutela giudiziaria presso la stessa impresa di assicurazione sono adottate disposizioni affinché le consulenze giuridiche e la rappresentanza di ognuna di tali parti siano prestate da avvocati completamente indipendenti. 2.   Una deroga concessa a norma del paragrafo 1 non pregiudica l’applicazione dell’.
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Deroghe alla libertà di scelta dell’avvocato (Art. 202 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo