Art. 199 · Contratti distinti

Art. 199

Contratti distinti

In vigore dal 25 nov 2009
Contratti distinti La garanzia tutela giudiziaria deve formare oggetto di un contratto distinto da quello stabilito per gli altri rami o di una parte distinta di una polizza unica con indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria e, se lo Stato membro lo richiede, del premio corrispondente.
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