Art. 156

Pubblicità

In vigore dal 25 nov 2009
Pubblicità Le imprese di assicurazione con sede in uno Stato membro possono fare pubblicità ai servizi da loro offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino le norme che disciplinano la forma e il contenuto di tale pubblicità stabilite per motivi di interesse generale.
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Pubblicità (Art. 156 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo